Regesto
Art. 157 CC.
Convenzione approvata dal giudice del divorzio, mediante la quale il padre si era obbligato a pagare, per i figli affidati alla madre, alimenti in una misura superiore ai limiti normali, a motivo delle strette relazioni personali che doveva conservare con i figli medesimi. Riduzione degli alimenti quando questi stretti rapporti sono rotti, in seguito alla partenza della madre e dei figli.