Regesto
Art. 114 cpv. 2 OG.
Se il Tribunale federale delle assicurazioni accoglie un ricorso di diritto amministrativo proposto dall'amministrazione con rinvio degli atti all'istanza giudiziaria di primo grado per ulteriore istruttoria e nuovo giudizio, l'assicurato è ripristinato nella situazione processuale di ricorrente e quindi legittimato a ritirare il gravame per evitare una "reformatio in pejus".