Regesto
Conflitto di competenza ai sensi dell'art. 223 CPM. Revoca della sospensione condizionale della pena.
Malgrado il testo modificato dell'art. 41 n. 3 cpv. 3 CP, la competenza per giudicare sulla revoca della sospensione condizionale della pena in seguito ad una condanna pronunciata da un tribunale militare per un reato commesso durante il periodo di prova, non spetta all'autorità militare, bensì al giudice ordinario che ha disposto la sospensione condizionale della pena.