Regesto
Opposizione alla vendita di un immobile agricolo (art. 19 cpv. 1 lett. c LPF).
1. Il fatto che il fondo di cui trattasi non sia più utilizzato a scopo agricolo, bensì a fini di economia forestale, non esclude l'applicazione della LPF; tale applicazione non è neppure esclusa per la circostanza che il podere agricolo di cui fa parte il fondo non è da qualche tempo più sfruttato quale unità e che il suo esercizio razionale esigerebbe investimenti non indifferenti (consid. 2 e 3).
2. Non è dato un grave motivo che, ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 lett. c LPF, consente di giustificare la soppressione del podere agricolo, ove l'interesse pubblico al suo mantenimento nella forma attuale, pur essendo modesto, non sia inferiore all'interesse delle parti a procedere alla compravendita litigiosa (consid. 4).