Regesto
Convenzione con la Germania del 2 novembre 1929 concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali.
Art. 2 num. 3: Chi riconosce un credito davanti a un tribunale straniero, riconosce pure di massima la competenza del tribunale a regolare gli effetti giuridici di tale atto processuale (consid. 2).
Art. 2 num. 2: Nozione di convenzione "espressa" sulla competenza del tribunale che ha pronunciato la decisione (consid. 3, 4).