Regesto
Art. 1, art. 2, art. 3 lett. a e art. 23 LCSl . Concorrenza sleale risultante da un servizio apparso nei media.
L'applicazione della nuova LCSl non presuppone l'esistenza di una relazione di concorrenza tra l'agente e la persona lesa. Anche un giornalista può quindi rendersi punibile d'infrazione a certe disposizioni della LCSl in conseguenza di affermazioni proprie o della riproduzione di affermazioni altrui concernenti determinate imprese, i loro prodotti ecc. (consid. 1).
La condanna ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. a e 23 LCSl è possibile solo se l'agente ha denigrato un'impresa, i suoi prodotti ecc. con affermazioni inesatte, fallaci o inutilmente lesive e se, agendo con dolo (eventuale), ha esercitato in modo contrario ai principi della buona fede un'influenza sui rapporti tra concorrenti o tra fornitori e clienti (consid. 2).