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Regesto
Art. 5 cpv. 3 Cost.; art. 116 cpv. 1 lett. a unitamente al cpv. 2 LStrI; art. 17 CP; incitazione all'entrata illegale; aiuto in caso di stato di necessità; procedura Dublino.
Il ricorso contro le decisioni in materia di asilo pronunciate dal Tribunale amministrativo federale è inammissibile. Il Tribunale federale non entra nel merito delle censure relative a tali decisioni (consid. 1.3).
Sia lo stato di necessità esimente sia quello discolpante presuppongono l'esistenza di un pericolo non altrimenti evitabile. Anche l'aiuto in caso di stato di necessità è pertanto subordinato alla condizione della sussidiarietà assoluta. Lo stesso dicasi per il motivo giustificativo extralegale della tutela di interessi legittimi (consid. 2.2.1).
Il richiedente l'asilo si trovava in Italia, Stato membro competente secondo la procedura Dublino (consid. 1.3), in una situazione difficile, ma non senza vie d'uscita e nemmeno straordinaria ai sensi dell'art. 3 CEDU (consid. 2.2.3). Non può essere riconosciuto uno stato di necessità. L'agire costitutivo di reato risulta illecito (consid. 2.2.9).
Un trattamento doppiamente privilegiato (applicazione cumulativa dell'art. 116 cpv. 2 LStrI e dell'art. 52 CP) relativamente alla pena non si giustificava (consid. 2.3).
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