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Regesto
Art. 41 LPP; art. 142 CO: Prescrizione.
Non spetta al giudice di accertare d'ufficio un'eventuale prescrizione. Una simile eccezione deve essere espressamente invocata.
Art. 11, 12 e 60 cpv. 2 lett. d LPP: Istituto collettore.
Per rapporto all'art. 11 LPP, l'art. 12 LPP disciplina una situazione speciale che si presenta allorché un evento assicurato (decesso oppure invalidità del salariato) oppure la cessazione del rapporto di lavoro si realizzano prima che il datore di lavoro si sia affiliato a un istituto di previdenza. In questa eventualità, il salariato ha diritto alle prestazioni minime legali ed è l'istituto collettore ad intervenire al posto dell'istituto di previdenza non ancora determinato dal datore di lavoro e dai suoi salariati.
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italien
références
Article: Art. 41 LPP, art. 142 CO, art. 11 LPP, art. 12 LPP