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Regesto
Diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP).
Il proscioglimento dall'imputazione di rifiuto di mettere a disposizione della giustizia determinati oggetti, secondo quanto prescritto dal diritto cantonale, per il motivo che l'imposizione di tale obbligo era sproporzionata rispetto al bene giuridico da tutelare, non concerne il diritto federale, anche se, per effetto di detto rifiuto, il perseguimento penale incombente ai cantoni nell'ambito dei reati disciplinati dal diritto federale diviene nel caso concreto considerevolmente più difficile; un siffatto proscioglimento non è pertanto impugnabile con ricorso per cassazione dinanzi al Tribunale federale (consid. 1).
Art. 268, 273 cpv. 1 lett. b, art. 277bis PP. Esaurimento dei rimedi di diritto cantonali; nuove conclusioni.
Può il Ministero pubblico sollevare nel quadro di un ricorso per cassazione al Tribunale federale una questione di diritto completamente nuova (consid. 2a e b)?
Art. 305 CP. Favoreggiamento (mediante omissione).
L'obbligo di mettere un oggetto a disposizione della giustizia non crea come tale un dovere di garante. Il rifiuto di ottemperare a questo obbligo non adempie quindi la fattispecie legale del favoreggiamento (consid. 2c).
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références
Article: art. 269 cpv. 1 PP, art. 277bis PP, Art. 305 CP