Regesto
Art. 50 cpv. 1, 124 cpv. 2 e 183 cpv. 1 CPC; nomina di un perito sospettato di parzialità da una delle parti.
Il termine "giudice" utilizzato nell'art. 50 cpv. 1 CPC significa semplicemente che i cantoni devono designare un'autorità giudiziaria (non necessariamente collegiale) la cui decisione può essere impugnata mediante reclamo (consid. 4.3).
La nomina di un perito è una disposizione ordinatoria, che può essere resa da un giudice delegato anche quando respinge i motivi di ricusa avanzati da una parte (consid. 4.4).