Regesto
Art. 18 cpv. 2 PC, art. 35 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CO.
In caso di morte del mandante nel corso di un procedimento, in mancanza di convenzione al riguardo deve sussistere il rapporto di mandato in ossequio al principio dell'affidamento, per lo meno sino al momento in cui, conosciuti gli eredi, si sia accertato se essi intendano continuare la procedura e, se del caso, si sia designato chi è abilitato a procedere.