Regesto
Art. 346 cpv. 1 CP; luogo di commissione/assegno turistico.
La comunicazione, effettuata telefonicamente con il proposito di commettere una truffa, della perdita fittizia di assegni turistici, non costituisce ancora un atto d'esecuzione della truffa; il passo decisivo, dopo il quale l'agente non suole più rinunciare al reato, interviene solo al momento in cui l'avviso scritto di perdita è consegnato all'istituto emittente o alla posta.
Per determinare il luogo di commissione occorre quindi fondarsi sul luogo in cui la domanda di rimborso è stata compilata e firmata e in cui l'agente se ne è spossessato.