Regesto
1. La costituzione di un'obbligazione ipotecaria al portatore è ammissibile. Conferma della giurisprudenza (consid. 1). Effetti nei confronti delle parti (consid. 4) e dei terzi (consid. 5). La costituzione dell'obbligazione ipotecaria non comporta novazione (consid. 5).
2. Il decreto federale del 23 marzo 1961 concernente l'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (tenore del 30 settembre 1965) non autorizza l'acquisto fiduciario (consid. 2).