Regesto
Art. 68 n. 2 CP.
Secondo questa disposizione vanno presi in considerazione per la determinazione della pena complementare anche i reati puniti con la prima sentenza che, in assenza di una condanna cresciuta in giudicato, sarebbero, al momento dell'irrogazione della pena complementare, soggetti alla prescrizione assoluta; solo in tal modo è possibile un apprezzamento globale dell'insieme dei reati commessi.