Regesto
Art. 47 cpv. 1 CP; commisurazione della pena, incensuratezza.
Di regola l'incensuratezza ha, nell'ambito della commisurazione della pena, un effetto neutro e di conseguenza non deve venir valutata in senso attenuante. Tuttavia, essa può eccezionalmente venir presa in considerazione nella valutazione della personalità dell'autore e, come elemento afferente la sua persona, acquisire una rilevanza per l'attenuazione della pena, purché l'assenza di precedenti penali sia indice di una straordinaria osservanza della legge da parte dell'agente. Considerato il rischio di una disparità di trattamento, l'adempimento di questo presupposto non dev'essere ammesso alla leggera (modifica della giurisprudenza; consid. 2.6).