Regesto
Art. 1 cpv. 8 seconda frase ONCS. Intersezione o sbocco di una strada dei campi.
Le eccezioni non segnalate alle regole della precedenza devono essere ridotte ai casi agevolmente riconoscibili per gli utenti, anche se non hanno dimestichezza con i luoghi e in circostanze sfavorevoli. La violazione per negligenza della precedenza non può essere posta a carico dell'utente che non abbia dimestichezza con i luoghi se, fuori di una località e in condizioni di visibilità sfavorevoli, egli debba considerare senza esitazione una biforcazione come lo sbocco di una strada dei campi.