Regesto
Imposta per la difesa nazionale; profitti immobiliari: essi possono rientrare nell'art. 21 cpv. 1 lett. a e d DIN, nel quale le due fattispecie non si escludono a vicenda.
Un profitto in capitale imponibile ai sensi dell'art. 21 cpv. 1 lett. d DIN deve essere tassato secondo l'art. 43 DIN se i requisiti dell'art. 96 DIN sono adempiuti.