Regesto
Art. 36 LEF; art. 106 segg. LEF.
Se a un ricorso diretto contro la fissazione del termine per promuovere l'azione di rivendicazione è stato conferito effetto sospensivo, l'autorità di vigilanza ordina, nella sua decisione finale, all'ufficio di esecuzione di impartire un nuovo termine. In caso di reiezione o di inammissibilità del ricorso, ciò avviene nei confronti della parte a cui l'ufficio aveva già fissato il termine per promuovere l'azione.