Regesto
Art. 2 cpv. 2 LAV, art. 11 cpv. 3 LAV e art. 16 cpv. 1 LAV; foro per domande d'indennizzo secondo l'art. 11 cpv. 3 LAV; gratuità della procedura.
Nel caso di reati commessi all'estero, per chiedere un indennizzo o una riparazione morale la persona parificata alla vittima in virtù dell'art. 2 cpv. 2 LAV deve agire al domicilio della vittima diretta (consid. 2).
La gratuità della procedura, voluta dall'art. 16 cpv. 1 LAV, vieta di porre spese processuali o ripetibili a carico della vittima in caso di reiezione delle sue pretese (consid. 3).