Regesto
Art. 268 n. 1 PP. Art. 275bis cpv. 1 e 3 PP .
Il ricorso per cassazione al Tribunale federale è ammissibile contro la decisione pronunciata da un giudice istruttore vallesano che abbia statuito su di un ricorso avverso la condanna a una multa inflitta in prima istanza da un'autorità amministrativa (nella fattispecie: dal Capo del Servizio della circolazione stradale).
Quando si tratti di decidere su di una questione di principio, la Corte di cassazione penale statuisce nella sua composizione plenaria, anche se il ricorso sia diretto contro la condanna a una multa inferiore a 100 franchi.