Regesto
Foro del domicilio del convenuto; art. 59 Cost., art. 839 cpv. 3 CC.
Ove, per evitare l'iscrizione di un'ipoteca legale d'imprenditore, il proprietario fornisca una garanzia (art. 839 cpv. 3 CC) consistente in una semplice garanzia bancaria e non nel deposito di un importo presso l'autorità giudiziaria o presso un terzo, l'azione volta al riconoscimento e al pagamento del saldo delle spese di costruzione va introdotta al foro del domicilio del proprietario.