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Regesto
Art. 32 cpv. 4 della Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e la Francia del 3 luglio 1975, art. 1 e 46 dell'Accordo amministrativo del 3 dicembre 1976 concernente le modalità di applicazione della convenzione. La Dichiarazione del 1o febbraio 1913 fra la Svizzera e la Francia circa la trasmissione di atti giudiziali e stragiudiziali e di commissioni rogatorie in materia civile e commerciale non è applicabile nemmeno per analogia o a titolo suppletorio alla trasmissione in Francia delle decisioni rese dalle casse di compensazione in materia di AVS. In tali casi sono solo applicabili le disposizioni convenzionali citate (consid. 3).
Art. 64 cpv. 2 LAVS, art. 81 cpv. 3 e art. 117 cpv. 2 e 3 OAVS . Criterio determinante quando nell'ambito dell'art. 81 cpv. 3 OAVS bisogna scegliere tra l'autorità di ricorso del cantone in cui l'impresa principale ha sede e quella del cantone in cui l'ha la succursale. Competente è l'autorità del cantone dove si trova la cassa cantonale di compensazione cui è affiliato il datore di lavoro. Detta soluzione è conforme all'art. 200 cpv. 4 OAVS (consid. 5).
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