Regesto
Art. 88 OG, art. 293 e 307 LEF ; decisione che rifiuta l'omologazione di un concordato, legittimazione ricorsuale dei creditori.
Qualora l'ultima istanza cantonale rifiuti di omologare un concordato, è unicamente legittimato a inoltrare un ricorso di diritto pubblico (art. 88 OG) il creditore che ha chiesto l'apertura della procedura concordataria o che ha almeno espressamente postulato l'omologazione del concordato innanzi alla giurisdizione cantonale (consid. 1).