Regesto
Art. 16 cpv. 3 LAVS, art. 46 cpv. 1 LAVS e vecchio art. 24 LAVS: Perenzione del diritto al pagamento di prestazioni oggetto di una decisione cresciuta in giudicato.
Il termine per chiedere il pagamento di prestazioni riconosciute mediante una decisione cresciuta in giudicato (nell'evenienza concreta un'indennità unica per vedova) è di dieci anni.