Regesto
Art. 117 CP.
In caso di reato di omissione, il rapporto di causalità naturale tra la condotta dell'agente e l'evento è dato solo se, in assenza dell'omissione, l'evento avrebbe avuto luogo con certezza o con un grado di probabilità prossimo alla certezza.
Non è quindi sufficiente che l'atto omesso sia stato idoneo ad impedire eventualmente, o persino molto probabilmente, l'evento.