Regesto
Art. 350 num. 1 cpv. 2 CP. Fissazione del foro.
1. Il foro vien determinato in funzione degli atti punibili oggetto dell'istruttoria, purchè essi non costituiscano un'accusa manifestamente destituita di fondamento (consid. 1).
2. Presupposti per un susseguente cambiamento del foro fissato dalla Camera di accusa o da un accordo tra i cantoni (consid. 2 e 3).