Regesto a
Art. 13, 14, 16 e 19 LAV; art. 5 OAVI; legislazione concernente l'aiuto alle vittime di reati; spese di patrocinio del procedimento penale.
La vittima ai sensi della legislazione concernente l'aiuto alle vittime di reati può fare valere le spese di patrocinio del procedimento penale esclusivamente come aiuto immediato o come aiuto a più lungo termine ai sensi dell'art. 13 LAV (consid. 5).
Regesto b
La sussidiarietà dell'aiuto alle vittime è inefficace per rapporto all'assistenza giudiziaria gratuita. Una vittima che ha diritto all'assistenza giudiziaria gratuita, ma che non l'ha chiesta nel procedimento penale, può ancora presentare successivamente una domanda di assunzione delle spese di patrocinio presso l'istanza LAV (consid. 12).