Regesto
Art. 85 cpv. 2 LAVS.
Il diritto federale all'art. 85 cpv. 2 lett. h LAVS prescrive ai cantoni solo il principio della revisione in presenza dei due classici motivi della stessa (nuovi fatti o mezzi di prova, influsso di crimine o delitto su una decisione).
Per il resto spetta esclusivamente ai cantoni la disciplina della procedura cantonale di revisione.
Le norme procedurali dell'art. 85 cpv. 2 lett. a-g LAVS riguardano solo la procedura di ricorso e non sono applicabili alla procedura cantonale di revisione.