Regesto
Rimedi di diritto nella procedura cantonale (art. 13 cpv. 2 LEF).
L'autorità cantonale superiore di vigilanza che annulla una decisione d'irricevibilità pronunciata da un'autorità inferiore di vigilanza non è tenuta, in virtù del diritto federale, a rinviare gli atti alla prima istanza per un giudizio sul merito; essa può trattare il ricorso direttamente (precisazione della giurisprudenza; consid. 2).