Art. 22bis cpv. 4 e cpv. 5 Cost.; art. 34 cpv. 1 della legge federale del 23 marzo 1962 sulla protezione civile (RS 520.1);
art. 14 e art. 4 n. 3 CEDU; obbligo per gli uomini di servire nella protezione civile.
Nei confronti di una convocazione a un corso di servizio civile emanata dal competente ufficio comunale, solo il ricorso di diritto pubblico è ammissibile per censurare che l'obbligo, riservato agli uomini, di servire nella protezione civile viola l'art. 14 CEDU (consid. 1 e consid. 2).
L'art. 14 CEDU non può essere invocato che quando la discriminazione lede il godimento di diritti o libertà garantiti da un'altra disposizione della Convenzione. A norma dell'art. 4 n. 3 CEDU, il servizio nella protezione civile non è un lavoro forzato o obbligatorio ai sensi dell'art. 4 n. 2 CEDU. L'art. 14 CEDU può essere invocato in relazione con l'art. 4 n. 3 CEDU (consid. 3)?
Il divieto di discriminazione sancito dall'
art. 14 CEDU non va oltre il principio generale della parità di trattamento garantito dall'
art. 4 cpv. 1 Cost.; esso offre una protezione inferiore a quella garantita dall'
art. 4 cpv. 2 Cost. Il fatto di obbligare solo gli uomini a servire nella protezione civile non viola i combinati
art. 14 e art. 4 n. 3 CEDU (consid. 4).
L'art. 114bis cpv. 3 Cost. non esclude che il Tribunale federale esamini se, in materia di protezione civile, la disparità di trattamento tra uomini e donne, sancita da una legge federale (art. 34 cpv. 1 LF sulla protezione civile) e dalla Costituzione (art. 22bis cpv. 4 e cpv. 5 Cost.), sia compatibile con la CEDU (consid. 5).