Regesto
1. Il fatto che il precettante utilizza uno pseudonimo non trae seco l'annullamento dell'esecuzione allorquando l'escusso non poteva nutrire dubbi circa l'identità del creditore. L'Ufficio dovrà semplicemente rettificare il nome del creditore precettante (consid. 2).
2. Quando l'escusso non ha ricevuto né la convocazione all'udienza di rigetto dell'opposizione, né la sentenza di rigetto, la sentenza è nulla; le autorità di esecuzione devono rifiutarsi di continuare l'esecuzione (conferma della giurisprudenza) (consid. 3).