Regesto
Art. 89 cpv. 2 OG e art. 93 cpv. 2 OG; art. 272 cpv. 1 PP; art. 280 cpv. 2 della legge di procedura penale del Cantone di Sciaffusa; ricorso di diritto pubblico, termine di ricorso.
Quando l'autorità deve comunque motivare per iscritto il testo della sua decisione dopo averla pronunciata, oppure quando deve farlo in un caso particolare, i considerandi sono reputati "notificati d'ufficio successivamente" ai sensi dell'art. 89 cpv. 2 OG (modificazione della giurisprudenza).