Regesto
Art. 94 cpv. 4 CP.
Questa disposizione non deve essere applicata in modo schematico, quando il periodo ivi previsto è trascorso.
Il giudice ha anzi il dovere di esaminare se il comportamento dell'adolescente colpevole, durante l'anno susseguente al reato, consente di concludere a un suo emendamento e giustifica l'omissione della sanzione.
In proposito occorre tener conto, non solo della specie e della gravità del reato, ma anche della situazione personale dell'adolescente.