Regesto
Art. 53 cpv. 1 CP.
1. La pena accessoria della privazione della potestà dei genitori colpisce il condannato nei rapporti con tutti i suoi figli. Essa non dipende dal fatto che il condannato non sia più atto ad esercitare la potestà sui figli o, eventualmente, su una parte dei medesimi.
2. La privazione della potestà dei genitori, già disposta dalla autorità tutoria, non impedisce che questa misura sia decisa in sede penale.