Regesto
Art. 18 e 19 DF del 18 marzo 1971 sul controllo ufficiale della qualità nell'industria orologiera svizzera.
1. Il carattere grave o meno di un'infrazione ai sensi di queste disposizioni si determina in funzione della natura obiettiva dell'infrazione: ove si sia in presenza di una delle tre infrazioni previste dall'art. 18 del DF, è sempre applicabile tale disposizione (consid. 1).
2. Poiché per l'esportazione di orologi il controllo della qualità si effettua con il concorso della dogana, la sottrazione al controllo doganale dà luogo all'infrazione di cui all'art. 18 DF (consid. 2).