Regesto
1. Art. 21 della LF sulla pesca, art. 4 della LF sulla protezione delle acque dall'inquinamento. Rapporto di questi disposti tra di loro (consid. 1).
2. Capacità a delinquere delle persone giuridiche.
a) Soltanto le persone fisiche sono perseguibili a stregua dell'art. 15 cp. 1 della LF sulla protezione delle acque dall'inquinamento; le persone giuridiche non sono punibili per contravvenzioni a questa legge (consid. 2);
b) Le disposizioni generali del CP escludono, nel loro campo d'applicazione, la condanna penale delle persone giuridiche (consid. 2 cp. 4).