Regesto
Art. 333 cpv. 1 CPP; modifica dell'accusa.
Secondo il chiaro tenore della norma e la giurisprudenza federale, il rinvio al pubblico ministero giusta l'art. 333 cpv. 1 CPP presuppone che i fatti descritti nell'atto d'accusa possano realizzare un'altra fattispecie penale rispetto a quella dedotta in accusa. La disposizione non è applicabile se l'accusa dev'essere modificata nell'ambito della fattispecie penale imputata (consid. 3).