Regesto
Art. 179
ter
CP; registrazione di conversazioni senza l'assenso degli altri interlocutori; nozione di conversazione "non pubblica".
Per essere qualificata come "non pubblica" ai sensi degli art. 179
bis
e 179
ter
CP, una conversazione non deve necessariamente riferirsi alla sfera segreta o privata di coloro che vi prendono parte o inserirsi in un contesto di rapporti personali o commerciali. La conversazione non è pubblica se, tenuto conto dell'insieme delle circostanze, i suoi partecipanti s'intrattengono con la legittima aspettativa che i loro discorsi non siano accessibili a chiunque (modifica della giurisprudenza; consid. 2 e 3).