Regesto
Art. 85a cpv. 2 e art. 173 cpv. 1 LEF ; sospensione dell'esecuzione e differimento della decisione di fallimento.
Se prima della decisione sulla domanda di fallimento viene inoltrata un'azione di accertamento negativo, occorre dapprima decidere sulla sospensione dell'esecuzione; questa può essere ordinata in via superprovvisionale (consid. 2).