Regesto
Art. 13 cpv. 1, 44 n. 1 e 6, 43 n. 2 cpv. 2 CP.
Ove sia accertata la relazione tra i reati e la tossicomania, non è consentito al giudice, senza ricorrere a una perizia e fondandosi soltanto sull'assenza di sintomi di una dipendenza fisica, negare la necessità di un trattamento ambulatorio e, di conseguenza, di una sospensione dell'esecuzione della pena (consid. 3 e 4).