Regesto
Art. 113 CP. Carattere scusabile della violenta commozione dell'animo.
Per decidere sul carattere scusabile della violenta commozione dell'animo ai sensi dell'art. 113 CP non dev'essere fatto uso per ogni agente di un particolare parametro che tenga conto di tutte le sue peculiarità; le circostanze eccezionali relative alla personalità dell'agente non possono determinare il carattere scusabile della commozione, ma vanno considerate nella valutazione della colpevolezza.