Regesto
Art. 121, 121bis e 121quater dell'Ordinanza sugli impianti a corrente forte.
Legittimità delle prescrizioni che assoggettano i materiali e gli apparecchi elettrici destinati ad impianti interni a una prova obbligatoria e che attribuiscono le funzioni di controllo dell'Ispettorato federale per gli impianti elettrici a corrente forte all'Associazione svizzera degli elettrotecnici, autorizzando quest'ultima a emanare un regolamento sul modo di effettuare le prove e ad allestire una lista dei materiali d'installazione e degli apparecchi ad esse sottoposti.