Regesto
Art. 260 LEF.
Il creditore subentrato in una pretesa della massa giusta l'art. 260 LEF è in diritto sia di rinunciare a far valere giudizialmente tale pretesa, sia di concludere con la controparte transazioni giudiziali o extragiudiziali; la validità di tali transazioni non è subordinata all'approvazione dell'amministrazione del fallimento.