Regesto
Delega legislativa.
In quanto la costituzione non glielo vieti, l'autorità legislativa può, sebbene non in modo generale, almeno per una determinata materia, delegare il suo potere di legiferare a un altro organo statale e abilitarlo a istituire regole di diritto mediante ordinanza legislativa in vece e luogo del legislatore. Nell'ambito della delega, quest'altro organo statale può anche essere autorizzato a scostarsi dalle regole legali generali che disciplinano la materia di cui si tratta.
Gli art. 45, 46 lett. e, 47, 54, 65 e 101 della costituzione sangallese non vietano detta delega legislativa.