Regesto
Art. 127 n. 1 cpv. 2 CP.
1. Non esiste una comunione di rischio tra due persone che decidono di commettere insieme un furto con effrazione scevro di per sé di pericolo per la vita o l'integrità personale degli agenti. Rimane aperta la questione se una comunione di rischio dia luogo senz'altro a un obbligo di aver cura ai sensi dell'art. 127 n. 1 cpv. 2 CP e, pertanto, a un dovere di assistenza (consid. 2).
2. L'apparizione del pericolo non fa sorgere il dovere d'assistenza, bensì solo l'occasione di prestare quest'ultima (consid. 3).