Regesto
1. L'art. 129 cp.2LAMI limita anche la responsabilità di cui all'art. 37 LA (consid. 1); tuttavia è applicabile solo agli infortuni professionali (consid. 1) e non anche ai danni materiali, ma esclusivamente ai pregiudizi che l'assicurato e i suoi superstiti subiscono dalla lesione corporale o dalla morte (consid. 4).
2. Art.67 cp.2lett. b LAMI, infortuni professionali. Il trasporto dell'assicurato, effettuato dal datore di lavoro per il trasferimento dalla sede dell'impresa al luogo del lavoro, costituisce una attività svolta nell'interesse dell'impresa (consid. 2 e 3).