Regesto
Art. 4 cpv. 3 DCF del 14 febbraio 1968 concernente l'accertamento dell'ebrietà degli utenti della strada (rispettivamente, art. 141 cpv. 3 dell'ordinanza del 27 ottobre 1976 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli, OAC).
1. Questa disposizione non conferisce il diritto di chiedere una superperizia (consid. 2a).
2. La valutazione del risultato dell'analisi del sangue da parte di un medico legale non consiste nella ripetizione di tale analisi (consid. 2b).