Regesto
Art. 18 cpv. 2 della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania sulla sicurezza sociale.
Giusta detta disposizione il riconoscimento dei provvedimenti di integrazione da parte dell'assicurazione-invalidità a un minorenne di nazionalità germanica è in ogni caso subordinata al domicilio in Svizzera.
Il minorenne affidato, il quale vive in Svizzera che al momento della nascita era stato domiciliato nella Repubblica federale di Germania e che viene adottato in Svizzera, acquista il domicilio solo al momento dell'adozione.