Regesto
Art. 31 Cost., art. 2 Disp. trans. Cost., art. 2 a 4 della legge sul mercato interno (LMI), esercizio indipendente della professione di guaritore.
L'art. 2 LMI si applica in materia di circolazione delle merci e dei servizi, ma non al domicilio delle persone (consid. 2).
Il fatto di proibire l'esercizio della professione ai guaritori privi di diploma medico, che non dispongono di una formazione sufficiente, è compatibile con la libertà di commercio e di industria (consid. 3).
Anche in base alla legge sul mercato interno, il fatto di possedere un certificato cantonale di capacità professionale quale guaritore naturalistico non conferisce alcun diritto all'ottenimento dell'autorizzazione a praticare una simile attività in un altro Cantone, se detto certificato è stato rilasciato da un Cantone che tende consapevolmente a garantire un livello di tutela inferiore (consid. 4).
Nessuna valutazione arbitraria delle prove (consid 5).