Regesto
Art. 19 n. 2 let. a LS; caso grave.
1. È messa in pericolo la salute di parecchie persone, quando il numero di queste ultime non è inferiore a venti (consid. 2).
2. Per determinare la quantità di stupefacente suscettibile di mettere in pericolo la salute di parecchie persone si deve tener conto del modo più pericoloso in cui lo stupefacente può essere consumato e della relativa dose usuale (consid. 3). Nel caso della cocaina va considerato il consumo per via endovenosa nella dose di 10 mg (consid. 4).